Direttiva Omnibus. Promozioni e prezzi dei prodotti nel punto vendita
Il decreto introduce importanti novità normative da osservare nella comunicazione dei prezzi in promozione in farmacia.
Lo scopo è di tutelare i consumatori aumentando la trasparenza nel punto vendita rispetto all’indicazione dei prezzi nelle campagne promozionali, intervenendo su molteplici fronti in materia di clausole vessatorie, pratiche commerciali scorrette, concorrenza sleale o comunicazioni commerciali non veritiere. La disposizione entrerà in vigore il 1° luglio 2023.
Quando si applica?
Ogniqualvolta sia prevista un’offerta promozionale, quindi una riduzione di prezzo o uno sconto in termini percentuali.
Sono oggetto della nuova disciplina tutti gli annunci – effettuati in ogni canale di distribuzione – che diano l’impressione ai consumatori di trovarsi di fronte a una diminuzione del prezzo di vendita di un determinato bene in uno specifico lasso di tempo, rispetto a quello precedentemente applicato dal venditore. È da considerarsi rilevante ai fini dell’applicazione della norma, quindi, ogni comunicazione in merito al vantaggio economico e al risparmio derivante dalla effettuazione di quel determinato acquisto in uno specifico lasso di tempo.
La nuova disciplina è applicabile agli annunci di riduzione di prezzo formulati in termini generali (ad es. “oggi sconto del 20% su tutti gli articoli”, “questa settimana sconto del 20% su tutte le decorazioni di Natale”).
Cos’è il prezzo precedente?
Il “prezzo precedente” da assumere quale riferimento per l’annuncio di riduzione di prezzo è quello più basso applicato alla generalità dei consumatori nei 30 giorni precedenti nel canale di vendita online o nel singolo punto vendita presso cui si effettua l’acquisto.
Si parla di prezzo precedente anche quando viene praticato per un brevissimo periodo di tempo, quindi anche un prezzo praticato per un giorno. Inoltre deve sempre far riferimento allo specifico punto vendita, o canale online, in cui ne viene pubblicizzata la riduzione.
Come vanno esposti i prezzi in promozione?
Negli annunci di riduzione di prezzo, praticati in occasione delle vendite straordinarie, il “prezzo precedente” deve essere rappresentato come prezzo di riferimento sul quale calcolare la riduzione percentuale dello sconto o del ribasso.
Ad esempio, se l’annuncio della riduzione di prezzo offre uno “sconto del 50 %” e il prezzo più basso degli ultimi 30 giorni era di 100 euro, il venditore dovrà presentare ad esempio “100 euro” quale “prezzo precedente” barrato sulla cui base calcolare la riduzione del 50 %, anche qualora l’ultimo prezzo di vendita del bene sia stato superiore.
Quando non si applica?
Quando si effettuano vendite sottocosto o nel caso di prezzi lancio rispetto ad un nuovo prodotto per un periodo limitato di tempo. In questo caso non vige l’obbligo poiché non esiste un prezzo precedente.
Inoltre non sono soggetti alla normativa Ominibus le seguenti politiche promozionali:
– la pubblicità comparativa con i prezzi praticati dai concorrenti, secondo le regole che la disciplinano;
– i casi in cui la riduzione del prezzo è subordinata a specifiche condizioni diverse dal mero acquisto del prodotto come operazioni a premio, programmi fedeltà, buoni per acquisti futuri vincolate all’ acquisto di un determinato prodotto o sconti che si basano sulla quantità di prodotti acquistati.
– promozioni soggette a condizioni (ad es. il 3 per 2) e altri sconti quantitativi o -omaggi su acquisti particolari (ad es. auricolari in regalo sull’acquisto di uno smartphone);
– omaggi legati ad un determinato valore degli acquisti effettuati);
– le offerte ad personam, come riduzioni riservate a un consumatore specifico in circostanze particolari, ad esempio al momento dell’iscrizione al programma fedeltà o in occasioni speciali (ad es. il matrimonio o il compleanno),
– le riduzioni di prezzo con oggetto indeterminato, ad esempio sconto del 20% sul prodotto più caro del carrello o buoni utilizzabili fino ad un numero massimo all’interno di un paniere;
– i buoni sconto, i voucher destinati a una categoria determinata di consumatori e il c.d. cash back;
– i vantaggi derivanti al consumatore nel caso di vendite abbinate (ad es. le offerte di due o più prodotti ad un prezzo speciale inferiore rispetto alla somma dei prezzi dei singoli prodotti);
– gli annunci generici sulla convenienza derivante dall’applicazione di prezzi continuativi come “prezzi bassi sempre”, “bassi e fissi”, o “da noi la migliore convenienza”.
Inoltre, sono esclusi dalla norma tutti i prodotti deperibili, pertanto per tutti quei beni che rischiano di deteriorarsi o scadere rapidamente quindi soggetti a sconti e promozioni per agevolarne la vendita.
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